Detrazioni fiscali per schermature solari 2019 (Ecobonus 2019): come ottenerlo

Detrazioni fiscali per schermature solari 2019 (Ecobonus 2019): come ottenerlo

Con l’Ecobonus 2019, è possibile recuperare il 50% della spesa effettuata in schermature solari e chiusure tecniche oscuranti.

Scopri i requisiti per approfittare della detrazione!

Detrazioni fiscali per schermature solari: recuperi il 50%

Ecobonus 2019 per schermature solari: un doppio vantaggio

Il Governo concede l’Ecobonus perché le schermature solari e le chiusure tecniche oscuranti consentono di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Infatti schermature solari e chiusure oscuranti sono utili sia d’estate, quando riducono la necessità di condizionamento dell’aria, che d’inverno, quando riducono la fuoriuscita di calore attraverso i vetri della casa (finestre, porte finestre, lucernari etc.). Inoltre esse migliorano il benessere visivo.

Grazie alle schermature solari, il cittadino utilizza meno energia per riscaldare e raffreddare la sua abitazione, risparmiando denaro e inquinando meno, a vantaggio suo e di tutta la collettività.

Beneficiari della detrazione sulle schermature solari

Beneficiari della detrazione sono coloro che:

  • hanno sostenuto la spesa
    e
  • sono titolari di un diritto reale sull’immobile, ovvero: proprietari o nudi proprietari (anche non residenti nell’immobile) o coloro che usufruiscono di un diritto reale di godimento dell’immobile. Quindi anche chi ha preso in locazione un immobile può usufruire dello sgravio fiscale.

Poiché il rimborso della spesa avviene tramite detrazione (come spieghiamo in seguito), a usufruire della detrazione deve essere un contribuente che paga l’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o l’Ires (Imposta sul reddito delle società).

L’edificio su cui sono applicate le schermature o le chiusure oscuranti deve essere esistente, quindi accatastato o in corso di accatastamento, e in regola con i tributi.

Se l’edificio viene venduto o donato, oppure ereditato in seguito a morte del proprietario, la detrazione passa all’acquirente (o beneficiario della donazione oppure erede), salvo diverso accordo tra le parti.

Invece l’inquilino conserva il suo diritto alla detrazione, anche quando il contratto di affitto termina.

Per quali tende, pergole e chiusure oscuranti si applica l’Ecobonus

I prodotti per i quali è applicabile la detrazione sono quelli indicati dall’ Allegato M al D.Lgs 311 del 29/12/2006 (paragrafo “SCHERMATURE SOLARI ESTERNE”), ovvero:

  • schermature solari esterne, ovvero sistemi che “permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari“.
    Alcuni esempi: tende a bracci, tende a caduta, tende ad attico, tende a cappottina, zanzariere (solo se dotate di Fattore Solare), pergole con tende o con lamelle orientabili.
    Le schermature solari orientate a NORD sono escluse dalla detrazione fiscale.
  • chiusura su misura in tessuto microforato chiaro

    chiusura su misura in tessuto microforato RIF: TS383

    2 tende a bracci verdi per cortile interno

    2 tende a bracci verdi per cortile interno RIF: TS351

    tenda a caduta con guide laterali e braccetti e tenda a caduta verticale laterale in tessuto per esterni a righe bianche e verdi

    tenda a caduta con guide laterali e braccetti e tenda a caduta verticale laterale RIF: TS369

    pergola addossata con scorrevole ombreggiante per cortile interno

    pergola addossata con scorrevole ombreggiante per cortile RIF: SE127

  • chiusure tecniche oscuranti, come tapparelle, persiane, veneziane, frangisole, tende con tessuti oscuranti.
  • veneziane in alluminio montate all'interno dell'infisso coordinate con il colore dello stesso

    veneziane in alluminio montate all’interno dell’infisso RIF: TC481

    tende esterni oscuranti cassonettate motorizzate gani tende

    tenda da esterni oscuranti cassettonate e motorizzate RIF: TS245

    tende oscuranti ignifughe

    tende oscuranti ignifughe RIF: TC446

    Requisiti delle schermature solari e/o chiusure oscuranti:

  • Devono possedere certificazione relativa alle resistenza al carico di vento e al fattore solare Gtot, ovvero la classe di protezione solare. Le tende realizzate in tessuti “decorativi” sono prive di Gtot, e quindi sono escluse dall’Ecobonus.
  • Devono avere marcatura CEE, se prevista, ed essere a norma di legge.
  • Devono proteggere una vetrata.
  • Possono essere applicate fuori, dentro o all’interno della vetrata.
  • Devono essere mobili, ovvero apribili e chiudibili.
  • Devono essere montate in modo solidale con l’edificio, ovvero non possono essere smontate e rimontate a piacimento.
  • Importo detraibile con l’Ecobonus 2019

    E’ possibile detrarre il 50% della spesa effettuata nel 2019 per schermature solari e/o chiusure tecniche oscuranti applicate ad un’unità immobiliare.

    E’ possibile detrarre fino a 60.000 € per unità immobiliare, divisi in 10 rate annuali.

    Come precisa l’Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) nelle sue FAQ Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa.”

    Sono inclusi i costi per la documentazione e i costi di manodopera per l’installazione della tenda, per le eventuali opere murarie necessarie e per l’eventuale smontaggio delle schermature pre-esistenti. La spesa può riguardare sia le nuove installazioni che le sostituzioni complete.

    In che forma si ottiene il rimborso

    La definizione di detrazione è “onere di spesa sostenuto dal contribuente che dà diritto alla sottrazione di un importo dall’imposta dovuta“; quindi: la somma detraibile viene scalata dalle tasse che il contribuente deve pagare.

    Facciamo un esempio, immaginiamo che un contribuente, per l’anno fiscale 2019, debba pagare 4.000 € di tasse.

    Nel 2019 ha speso 10.000 € in schermature solari e può recuperare il 50% della spesa, ovvero 5.000 € divisi in 10 rate annuali da 500 €.

    Quindi, grazie all’Ecobonus, per il 2019, il contribuente verserà allo Stato solo 3.500 € di tasse invece di 4.000 €. Ovviamente la detrazione verrà applicata per i successivi 9 anni, fino al raggiungimento di 5.000 € totali di detrazione.

    Chi non paga né Irpef né Ires (o paga una somma molto al di sotto della detrazione ottenibile), può cedere il vantaggio della detrazione a un familiare convivente, purché sia quest’ultimo a sostenere le spese (quindi le fatture devono essere a suo nome e così i pagamenti tramite bonifico parlante).

    Anche l’Enea chiarisce che i soggetti ammissibili alla detrazione sono, per gli immobili residenziali, anche i familiari conviventi che sostengano le spese (spiegato nella FAQ n. 6 dell’Enea). Inoltre i familiari conviventi, continuano ad usufruire della detrazione anche in caso di eventuale cessione dell’immobile.

    C’è anche una seconda opzione. Mentre prima era possibile solo per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio (quindi per spese effettuate per il condominio), ora è possibile cedere il credito anche per interventi riferiti ad una singola unità immobiliare; è possibile la cessione del credito a soggetti come i fornitori e, in alcuni casi, a banche e intermediari finanziari.

    Per questi casi particolari, consigliamo comunque di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e approfondire l’argomento con il proprio consulente fiscale.

    Adempimenti burocratici per l’Ecobonus

    E’ necessario pagare la schermatura o l’oscurante tramite bonifico bancario o postale “parlante” che riporterà:

    – i dati del destinatario del bonifico (codice fiscale o P. Iva);

    – il numero e la data della relativa fattura;

    – i dati del beneficiario della detrazione (incluso codice fiscale);

    – i dati dell’immobile (indirizzo);

    – come causale, il riferimento alla legge finanziaria 2007 (Schermature solari ai sensi della L. 296/06 e successive modifiche).

    L’Agenzia delle Entrate specifica che “i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

    Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è necessario inviare la scheda descrittiva dell’intervento tramite il sito Bonus Casa 2019 dell’Enea.

    Gani facilita ulteriormente l’ottenimento della detrazione per i suoi clienti: sarà il suo staff a gestire la pratica per l’ENEA a costo zero! 

    Conservare per almeno 10 anni e portare al proprio consulente fiscale:

    – fattura relativa alla spesa;

    – ricevuta del bonifico parlante;

    – la stampa del modulo compilato sul sito dell’Enea;

    – schede tecniche del prodotto, con Gtot certificato, e manuale d’uso e manutenzione;

    – certificazione produttore/fornitore che riporti i requisiti tecnici richiesti.

    L’Agenzia delle Entrate precisa che “Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori all’Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.”

    Chi desidera saperne di più sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, può consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate.

    Compila il form contatti per richiedere informazioni e preventivi gratuiti sulle schermature solari e le chiusure oscuranti oggetto di detrazione, oppure scrivici in modo ancora più comodo su WhatsApp (339 3401813).

    Gani Tende
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